Definizione di detenzione arbitraria
15 Gennaio 2025
Il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), ha il mandato di indagare sui casi di privazione della libertà imposti in modo arbitrario o non conforme agli standard internazionali stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti umani o agli strumenti legali internazionali accettati dagli Stati interessati.
Il concetto di “arbitrario” comprende sia il requisito che una particolare forma di privazione della libertà sia presa in conformità con la legge e la procedura applicabili, sia che sia proporzionale allo scopo perseguito, ragionevole e necessaria. L’“arbitrarietà” non deve essere equiparata a “contro la legge”, ma deve essere interpretata in modo più ampio per includere elementi di inadeguatezza, ingiustizia, mancanza di prevedibilità e giusto processo di legge.
Per poter svolgere i propri compiti, il Gruppo di lavoro ha adottato criteri specifici applicabili nell’esame dei casi che gli vengono sottoposti. Di conseguenza, secondo il Gruppo di lavoro, la privazione della libertà è arbitraria se un caso rientra in una delle cinque categorie seguenti:
Categoria I: quando è chiaramente impossibile invocare qualsiasi base giuridica che giustifichi la privazione della libertà (come nel caso in cui una persona sia mantenuta in detenzione dopo il completamento della pena o nonostante una legge di amnistia ad essa applicabile);
Categoria II: quando la privazione della libertà risulta dall’esercizio dei diritti o delle libertà garantiti dagli articoli 7, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e, per quanto riguarda gli Stati parte, dagli articoli 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
Categoria III: quando l’inosservanza totale o parziale delle norme internazionali relative al diritto a un processo equo, enunciate nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli strumenti internazionali pertinenti accettati dagli Stati interessati, è di gravità tale da conferire alla privazione della libertà un carattere arbitrario.
Categoria IV: quando i richiedenti asilo, gli immigrati o i rifugiati sono sottoposti a una custodia amministrativa prolungata senza possibilità di revisione amministrativa o giudiziaria o di ricorso; e
Categoria V: Quando la privazione della libertà costituisce una violazione del diritto internazionale per motivi di discriminazione basata sulla nascita, sull’origine nazionale, etnica o sociale, sulla lingua, sulla religione, sulla condizione economica, sulle opinioni politiche o di altro tipo, sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla disabilità o su altre condizioni, e che mira o può portare a ignorare l’uguaglianza dei diritti umani.
Secondo la risoluzione 1997/50 dell’ex Commissione per i diritti umani, il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria ha il compito di indagare su tutti i casi di “privazione della libertà” imposta arbitrariamente. Il mandato del Gruppo di lavoro riguarda la protezione degli individui contro la privazione arbitraria della libertà in tutte le sue forme e si estende alla privazione della libertà prima, durante o dopo il processo, nonché alla privazione della libertà in assenza di qualsiasi tipo di processo (detenzione amministrativa).
La privazione della libertà personale si verifica ogni volta che una persona viene trattenuta senza il suo libero consenso. Il Gruppo di lavoro ha affermato che la privazione della libertà personale è una questione di fatto: se la persona in questione non è in grado di andarsene a piacimento, devono essere rispettate le garanzie previste per evitare la detenzione arbitraria.
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